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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/03/2016  [ apri ]
2.2.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di promuovere l'utilizzo della tele-lettura anche per il controllo dei consumi e per la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui al comma 1 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, all'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con i provvedimenti di cui al comma 3, individua altresì misure per:
     a) favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso:
      1) la rete elettrica, con l'utilizzo della tecnologia di trasmissione dei dati Power Line Communication (PLC);
      2) applicazione, sui contatori, di seguito denominati “gruppi di misura” (GdM), di appositi congegni aggiuntivi di tipo add-on dotati di interfaccia radio integrata a portata limitata con la funzione di raccogliere le informazioni provenienti dai GdM smart del gas o dell'acqua e di concentrarle sul sistema di trasmissione dei dati PLC su cui transitano i dati relativi al consumo elettrico;
     b) assicurare, quando il sistema di trasmissione dei dati PLC nella tele-lettura dei contatori per l'energia elettrica è gestito direttamente dai distributori competenti per territorio, il coinvolgimento di tali distributori nell'adozione dei dispositivi aggiuntivi di tipo add-on di cui alla lettera a), impegnandoli altresì a garantire la piena disponibilità dei dati raccolti attraverso la tele-lettura dei GdM del gas e, in previsione, della distribuzione idrica, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione e di riservatezza dei dati;
    c) garantire la facoltà, per i fornitori del servizio di cui alla lettera a), di accedere liberamente alla rete elettrica quale mezzo di comunicazione dei dati e garantire altresì che siano adeguatamente considerate le funzionalità necessarie ai fini di quanto previsto dall'articolo 11»;
    b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas».