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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
11.1.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il comma 1284 è sostituito dal seguente:
  «1284. Al fine di favorire l'accesso all'acqua potabile da parte di tutti gli abitanti del pianeta e di contribuire alla costituzione di una fiscalità generale universale che lo garantisca, è istituito presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, con particolare attenzione al sostegno e al coinvolgimento della cooperazione territoriale e delle comunità locali dei Paesi partner»;
   b) al comma 1284-ter le parole: «0,5 centesimi» sono sostituite dalle seguenti: «1 centesimo»;
   c) dopo il comma 1284-ter è aggiunto il seguente:
  «1284-quater. È istituito un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'Autorità dell'energia elettrica del gas e del servizio idrico. I relativi proventi sono versati entro il 31 dicembre di ogni anno al Fondo di cui al comma 1284. Le risorse del Fondo di cui al comma 1284 sono gestite dall'Agenzia Nazionale per la Cooperazione Internazionale, secondo le procedure di erogazione e di assegnazione di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125 e conformemente alle norme regolamentari che disciplinano i rapporti tra Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia.