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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/03/2016  [ apri ]
10.2.(nuova formulazione)
approvato

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: del consiglio di bacino con le seguenti: dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino con le seguenti: degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);
   al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti inserire le seguenti: pubblici;
   al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame.