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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2212

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/03/2016  [ apri ]
2.1.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: , responsabilità e sostenibilità.;
   sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
  3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge.
  4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «da sottosuolo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sono pubbliche e»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

  4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.
  4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
  4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazione, al comma 3 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa».