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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.51. in Assemblea riferita al C. 2212-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2016  [ apri ]
6.51.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
  2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 7.
  3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un apposito fondo, finanziato tramite l'anticipazione della Cassa depositi e prestiti Spa.