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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.50. in Assemblea riferita al C. 2212-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2016  [ apri ]
6.50.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. Il servizio idrico integrato è finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa secondo le disposizioni della presente legge.
  2. Le risorse reperite attraverso il ricorso alla fiscalità generale e le risorse nazionali e dell'Unione Europea sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito.

Art. 6-bis.
(Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato).

  1. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.

Art. 6-ter.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per quanto attiene al ricorso alla fiscalità generale, di cui all'articolo 6, si provvede attraverso:
   a) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 1 miliardo annuo, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge;
   b) la destinazione di una quota parte, pari a 2 miliardi di euro annui, delle risorse derivanti dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscali;
   c) la destinazione delle risorse provenienti da una tassa di scopo pari a 1 centesimo di euro per ogni bottiglia in PoliEtilenTereftalato (PET) commercializzata;
   d) la destinazione dei fondi derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione delle disposizioni vigenti in materia di tutela del patrimonio idrico;
   e) l'allocazione di una quota annuale delle risorse derivanti dall'introduzione di una tassa di scopo relativa al prelievo fiscale sulla produzione e sull'uso di sostanze chimiche inquinanti per l'ambiente idrico;
   f) la destinazione di una quota parte delle risorse aggiuntive provenienti da un aumento dell'importo dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6-bis si provvede mediante i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
  3. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».

  6. Il Governo è delegato a adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle tasse di scopo di cui al comma 1, lettere c) ed e), in conformità ai princìpi e criteri direttivi desumibili dalla presente legge.