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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.50. in Assemblea riferita al C. 2212-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/04/2016  [ apri ]
5.50.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Governo pubblico del ciclo naturale e integrato dell'acqua).

  1. Al fine di garantire il diritto all'acqua agli esseri umani, il diritto della natura e il diritto all'esistenza delle altre specie viventi, la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia come bene ambientale è affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita anche le competenze in materia di regolamentazione di tutti gli usi, produttivi o non produttivi, e del servizio idrico, nonché di determinazione delle componenti delle tariffe differenziate per uso umano e per tutti gli usi produttivi, comprese le concessioni, in conformità con i princìpi previsti dall'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e ai fini del raggiungimento e del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali stabiliti dalla direttiva. Le competenze relative alla programmazione delle grandi opere infrastrutturali a livello di reti idrauliche di rilievo nazionale nonché all'acqua per uso umano, comprese le bevande, e per usi produttivi ed energetici sono attribuite a un Comitato interministeriale presieduto da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e composto da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero delle politiche agricole e forestali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2. Nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, definite dalla parte terza, sezione III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  3. Le regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze, costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali e, in particolare, provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Redigono, inoltre, il piano di tutela delle acque, strumento di pianificazione e per la tutela qualitativa e quantitativa dei sistemi idrici, su scala regionale e di bacino idrografico.
  In funzione della non rilevanza economica del servizio idrico integrato è conferita alle regioni ordinarie, oltre alla definizione dei bacini di cui all'articolo 3, comma 3, la facoltà di stabilire il modello gestionale del servizio idrico integrato, fermo restando l'obbligo di scegliere tra i modelli previsti per gli enti di diritto pubblico.
  4. Gli enti locali, attraverso il consiglio di bacino, da istituirsi per ogni bacino o sub-bacino idrografico, svolgono le funzioni di programmazione del piano di bacino, di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di modulazione delle tariffe all'utenza sulla base del metodo definito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché di affidamento della gestione e del relativo controllo.
  5. Le funzioni di controllo sull'attuazione delle disposizioni vigenti sono affidate a un Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che vigila sulle risorse idriche e controlla il rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse e della salvaguardia ambientale esercitando i relativi poteri ad essa attribuiti dalla legge.
  6. L'Ufficio di cui al comma 5, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di un Osservatorio sui settori di propria competenza. L'Osservatorio svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi costituendo una banca dati connessa con i sistemi informativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autorità di bacino e dei soggetti di cui all'articolo 161, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  7. I dati della banca dati sul servizio idrico integrato sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
  8. Dalla data di entra in vigore della presente legge le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici attribuite all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico dall'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge del 22 dicembre 2011 n. 214, sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  9. L'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 è soppresso.