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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.54. in Assemblea riferita al C. 2212-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/04/2016  [ apri ]
6.54.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Finanziamento del servizio idrico integrato).

  1. La gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato non possono essere separate e possono essere affidate esclusivamente a enti di diritto pubblico. Il servizio idrico integrato è conseguentemente finanziato attraverso la fiscalità generale e specifica e attraverso la tariffa.
  2. I finanziamenti reperiti attraverso il ricorso alla fiscalità generale e i contributi nazionali ed europei sono destinati a coprire, in particolare, i costi di investimento per tutte le nuove opere del servizio idrico integrato e i costi di erogazione del quantitativo minimo vitale garantito, definito dall'articolo 7, comma 1.
  3. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Fondo per investimenti nel servizio idrico integrato. La dotazione del Fondo è pari a 1 miliardo di euro annui.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, si provvede nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 del presente articolo.
  5. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89,3 per cento».
  7. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89,3 per cento».

  8. Per le finalità di cui al presente articolo, le risorse di cui ai precedenti commi sono integrate: dalle risorse nazionali, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale, dette risorse nazionali e comunitarie sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.