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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.2. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
5.2.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire la stipulazione di contratti di solidarietà alle imprese di cui all'articolo 5, commi 5 e 8 del decreto-legge 20 maggio 1993, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui a valere, per quota parte definita sulla base della loro capienza, sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato da successive leggi, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.