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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.07. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
5.07.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 25, comma 2 lettera h) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il numero 3 è aggiunto il seguente:
  3-bis. Abbia come oggetto sociale di promuovere l'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologia e programma di software originali. In particolare l'organizzazione di servizi rivolti alle imprese turistiche, con riferimento a quelli relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l'associazioni di imprese turistiche, associazioni imprese culturali, strutture museali, agenzia di viaggio al dettaglio, uffici turistici informazione ed accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto e le, informazioni, in modo da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza sul territorio; l'offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator; l'organizzazione e la razionalizzazione della raccolta dei dati relativi al movimento turistico; l'elaborazione e lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell'offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti sul territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione.
   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Le imprese start-up innovative di cui al comma 2, possono essere costituite anche sotto forma di società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell'articolo 2463-bis del codice civile.
  2-ter. Al fine di agevolare la costituzione di società operanti nel settore turistico e della promozione turistica da parte di persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all'atto della costituzione medesima, le società a responsabilità limitata semplificata, di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, aventi quale oggetto sociale attività connesse al turismo e alla promozione turistica, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa.

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004 n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».