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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.91. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.91.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis.
A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, il primo periodo dell'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione anche per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a dieci. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.