stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.80. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.80.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, nonché i lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI, cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604».
    2) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Per i lavoratori in mobilità nonché per quelli beneficiari di prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria, cassa integrazione guadagni ordinaria a zero ore, anche in deroga, di cui al comma 4, trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.
  4-ter. Per i lavoratori beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI di cui al comma 4, trovano applicazione il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92».