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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.71. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.71.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato).

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2:
    1) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
    2) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
   b) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo.»;
   c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, è integrata,» sono sostituite dalle seguenti: «, è integrata, di regola, salvo che il contratto collettivo disponga altrimenti in riferimento alle esigenze specifiche dell'apprendistato in un determinato comparto professionale,»;
   d) all'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. L'inadempimento grave dell'obbligo di formazione di cui sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro produce la conversione del contratto di apprendistato in contratto di lavoro ordinario a tempo determinato, il cui termine finale coincide con quello originariamente previsto per il rapporto di apprendistato.».

  2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato.