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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.54. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.54.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 4, comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora la Regione non provveda a comunicare all'azienda, entro quarantacinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, le modalità per usufruire dell'offerta formativa pubblica, il datore di lavoro è esonerato dall'integrazione di cui al primo periodo.»