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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.01.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Misure per favorire esperienze lavorative degli studenti).

  1. Al fine di favorire le esperienze lavorative dei giovani studenti con meno di 18 anni nel periodo delle vacanze estive, la corrispondente contribuzione a carico dei datori di lavoro, per una durata non superiore a tre mesi, è equiparata a quella degli apprendisti. A tal fine è prevista una formazione preliminare, organizzata da centri di formazione professionale durante l'anno scolastico la cui disciplina è demandata alle regioni. La formazione certificata dà luogo a crediti formativi riconosciuti.