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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.65. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.65.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, comma 1, le parole: «venti per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento» e le parole «quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «settanta per cento».