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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.64. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.64.

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nel caso in cui le parti stabiliscano una durata necessaria della prova, possono concordarla anche in misura diversa dai periodi minimi stabiliti dai contratti collettivi, purché non superiore a sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni, la contrattazione collettiva provvede, a stabilire i periodi minimi essenziali dei periodi di prova.
  02. Dopo l'articolo 2096 del codice civile, è aggiunto il seguente articolo «Art. 2096-bis. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi».