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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.55. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.55.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: trentasei mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: 1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre volte, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai ventiquattro mesi continuativi. Nel caso in cui il contratto di lavoro si concludesse prima dell'esaurimento del numero massimo di proroghe e/o del numero massimo dei mesi, il datore di lavoro non potrà instaurare ulteriori contratti di lavoro a termine con lo stesso lavoratore.