Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Nei casi di cessazione di uno o più rapporti di lavoro a termine non trasformati a tempo indeterminato, al lavoratore spetta una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento della retribuzione complessiva percepita nel corso della durata dei medesimi contratti».