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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.27. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.27.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 63:
  1) al comma 1, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento, rispetto»;
  2) al comma 2, dopo le parole: «non può essere inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non può essere inferiore, ed è superiore almeno del 30 per cento,»;
   b) all'articolo 66, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Nel casi di cessazione del rapporto di lavoro a progetto, di cui al presente capo, al collaboratore spetta anche una indennità di precarietà da calcolare nella misura del 10 per cento del compenso complessivo percepito nel corso della durata del medesimo contratto».