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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.216. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2014  [ apri ]
1.216.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis)
All'articolo 5, al comma 4-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto già previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternità di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo.»;
   b-ter) All'articolo 5, al comma 4-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore del diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies, mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell'assunzione.»;
   b-quater) All'articolo 5, dopo il comma 4-sexies, è aggiunto il seguente: «4-septies. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.».

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
   2-bis. La sanzione di cui all'articolo 5, comma 4-septies, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non si applica ai rapporti di lavoro instaurati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Il Relatore