Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) l'articolo 10, comma 7, alinea, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
«Alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero alla contrattazione aziendale stipulata con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, è consentito elevare, anche in maniera non uniforme, la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1.»