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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.205. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.205.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 5, il comma 4-sexies, è sostituito dal seguente: «4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies è esercitato anche senza che il lavoratore manifesti la propria volontà al datore di lavoro. In caso di assunzione a tempo indeterminato, il datore di lavoro provvede a comunicare al lavoratore, con modalità di riscontro certa, anche via posta elettronica, la possibilità di assunzione. Il lavoratore, per esercitare il diritto di precedenza, è tenuto a rispondere entro i successivi quindici giorni dal recepimento della comunicazione.»