Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. I lavoratori titolari di contratto a tempo determinato percepiscono dal datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto, a titolo di indennità di precarietà, un importo suppletivo mensile da calcolarsi nella misura del 20 per cento della retribuzione riconosciuta dal livello contrattuale di appartenenza».