Al comma 1, lettera a), sostituire il numero n. 2) con il seguente:
2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. I contratti di lavoro stipulati per le ragioni di cui all'articolo 10, comma 7, oltre al limite quantitativo di cui all'articolo 1, devono contenere, a pena di nullità nella clausola impositiva del termine di durata del rapporto, le ragioni giustificatrici di carattere tecnico, organizzativo e sostitutivo».