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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.131. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.131.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda anche tramite somministrazione di lavoro, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore di tale diritto con una comunicazione scritta al momento della stipula del contratto. I contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire modalità di gestione del diritto di precedenza e criteri di priorità.