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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.119. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.119.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) l'articolo 10, comma 7, alinea, il primo periodo, è sostituito dal seguente:
  «Alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero alla contrattazione aziendale stipulata con le rappresentanze sindacali presenti in azienda, è consentito elevare, anche in maniera non uniforme, la percentuale dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 1.»

ident. 1.208.
1.119.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1 con il seguente:
  1) Il comma 1 è sostituito dai seguenti: «1. Solo nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione o missione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché il primo contratto abbia una durata minima di sei mesi.
  1.1. Il termine di sei mesi, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi continuativi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione o missione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui al presente comma, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore ai ventiquattro mesi. Per l'assunzione di lavoratori in Cig, di lavoratori percettori dell'Aspi o dell'indennità di mobilità, di uomini con più di 50 anni e di donne con più di 45 anni, di giovani da 30 a 34 anni, di soggetti appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999, le parti, in deroga alla durata minima di sei mesi, possono stabilite una durata diversa, anche inferiore, da quella stabilita. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria, se non i ventiquattro mesi non ne puoi fare un altro per terminare i ventiquattro mesi.
  1.2. Il contratto di cui al comma 1, è ammesso solo una volta nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 1.1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. In caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di 24 mesi, ovvero si accerti un ulteriore rapporto di lavoro con contratto di cui al presente comma, con lo stesso lavoratore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla sua prima instaurazione.
  1.3. In deroga a quanto disposto al comma 1.2, un ulteriore successivo contratto acausale fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata massima del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
  1.4. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza o alla eventuale trasformazione a tempo indeterminato, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione».

  Conseguentemente sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 4 è soppresso.