Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Superati i trentasei mesi di rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 1, tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, non sarà più possibile stipulare un ulteriore contratto a termine».