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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.110. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.110.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al termine. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine. Al personale assunto in tali ipotesi è concesso per ogni mese di anzianità e fino alla scadenza, una somma una tantum a titolo di indennità di precarietà, pari al 5 per cento sulla quota oraria della retribuzione. Tale somma verrà erogata al momento della eventuale cessazione del contratto a termine o nel mese dell'eventuale trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione nel caso in cui il datore di lavoro specifichi all'interno del contratto di lavoro la causale dell'apposizione del termine o le ragioni tecnico-organizzativa che hanno generato il contratto. Le ragioni indicate dovranno essere una di quelle di seguito indicate:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio sfiniti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività c/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.».