Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:
I datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato possono stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività o all'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale per un periodo di ventiquattro mesi;
b) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
c) con lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 23 luglio 1991, n. 223.
I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi posso prevedere, in deroga al presente articolo, limiti diversi, sia in aumento che in diminuzione.