All'emendamento 1.216, il capoverso b-quater) è sostituito dal seguente:
b-quater) all'articolo 5, dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente:
«4-septies. Il contratto di lavoro dei lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, è da considerarsi decaduto dal momento dell'accertamento della irregolarità con una sanzione a carico del datore di lavoro e a favore del lavoratore per una cifra pari al 50 per cento della somma corrispondente al valore economico del restante periodo previsto dal contratto».