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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/04/2014  [ apri ]
2.05.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
  2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come introdotto dal presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. Il datore di lavoro al quale non si applicano i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è tenuto a rientrare nel predetto limite entro il 31 dicembre 2014. In caso contrario il datore di lavoro, successivamente a tale data, non può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato fino a quando non rientri nel limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Il Relatore