stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.05. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/04/2014  [ apri ]
2.05.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – (Disposizioni transitorie). – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto.
  2. In sede di prima applicazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come introdotto dal presente decreto, conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
  3. Il datore di lavoro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia in corso rapporti di lavoro a termine che comportino il superamento del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, non può procedere a nuove assunzioni a termine fino a quando non rientri nel limite percentuale stabilito dal predetto articolo 1, comma 1.

Il Relatore