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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.05. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
5.05.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività stagionale estetista).

  1. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963 n. 1525 all'allegato, dopo il numero 52, è aggiunto il seguente:
   «52-bis) le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti».