Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le imprese tenute ad esibire il documento unico di regolarità contributiva possono altresì avvalersi dell'autocertificazione. L'Ente e la società devono verificare la veridicità del documento presentato attraverso apposite banche dati così come previsto dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.