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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
4.01.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni in materia di acquisto della personalità giuridica delle società a responsabilità limitata).

  1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni di cui agli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341».
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, primo comma, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330. primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni di cui all'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipula dell'atto costitutivo».