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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.01. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
3.01.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla normativa concernente i centri per l'impiego e le agenzie per il lavoro).

  1. Allo scopo di migliorare l'efficienza e la funzionalità dei servizi per l'impiego di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge si provvede al riordino ed alla razionalizzazione dei Centri che nell'arco solare non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento, mediante soppressione e relativo accorpamento di strutture e di personale a quello territorialmente più vicino.
  2. Per le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che nell'arco solare di un anno non abbiano collocato ovvero ricollocato una percentuale di lavoratori pari alla media nazionale ridotta dell'1 per cento l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ivi prevista è revocata.
  3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità per attribuire al Sistema Informativo Lavoro (SIL) l'informatizzazione e la digitalizzazione dei contratti di lavoro.
  4. La Commissione centrale per l'impiego di cui all'articolo 3-bis della legge 1o giugno 1977, n. 285, entro il 1o settembre di ogni anno provvede al monitoraggio dei corsi di formazione promossi nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, nonché connessi alla ripartizione del Fondo di rotazione per la formazione professionale. Le attività di formazione che entro un anno dal termine non ricollocano almeno il 50 per cento dei partecipanti non possono più essere rifinanziate».