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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.92. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.92.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis) Il comma 3, lettera e) dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, è così modificato:
   «e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado, avere Frequentato un corso di formazione ed avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto, ovvero essere titolare di contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere regolamentato, con particolare riferimento agli aspetti formativi, da accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria, oppure, in via transitoria e fino al 20 marzo 2016, avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed avere effettuato un periodo di pratica di almeno dodici mesi continuativi con l'obbligo di frequenza di uno specifico corso di formazione professionale. Le modalità e le caratteristiche del titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta del registro dei praticanti sono determinate con decreto del Ministro dello sviluppo economico;».