Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. A decorrere dal mese successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, il primo periodo dell'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione anche per i datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a dieci. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.