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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.89. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.89.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) all'articolo 4, il comma 3, è sostituito dal seguente:
  «3. L'azienda, nell'ambito della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la propria responsabilità, si rivolge all'ente erogatore dell'offerta formativa pubblica al fine di assicurare l'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. La formazione, interna o esterna all'azienda, eventualmente anche in forma di voucher spendibili presso enti accreditati o autorizzati, è disciplinata dalle Regioni, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendistato. L'azienda non può essere sanzionata in caso di inadempienza dell'ente erogatore dell'offerta formativa pubblica. In tal caso, l'obbligo di cui al primo periodo si intende comunque evaso».