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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.85. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.85.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  3-bis) Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) possibilità di formulare un piano formativo per l'acquisizione di competenze professionali, attraverso una formazione sul lavoro, che, anche in deroga all'articolo 2103 del codice civile, consenta di adibire l'apprendista a mansioni plurime, per un periodo che sarà specificato nel contratto individuale e che, comunque, non potrà essere superiore ai due terzi del periodo formativo programmato nel piano formativo. Al termine di questo primo periodo, il datore di lavoro ha la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, ovvero definire, in forma scritta, la qualifica che potrà essere acquisita dall'apprendista al termine del periodo formativo e, conseguentemente, integrare il piano formativo.».