Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 3, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente:
2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le istituzioni scolastiche, con il coinvolgimento delle istituzioni formative o di ricerca e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 2-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di cui al precedente comma 2 può essere integrata dalla offerta formativa pubblica delle Regioni, interna o esterna alla azienda, nei limiti delle risorse annue di ciascuna e nel rispetto dei principi di cui al precedente comma 2.