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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.74. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.74.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 1, lettera a-bis), dopo le parole: «dall'articolo 4, comma 5» aggiungere le seguenti: «e dall'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1».

  Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) all'articolo 3:
    1) al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale può realizzarsi anche mediante contratti stagionali a tempo determinato.»;
    2) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
  «2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35 per cento del relativo monte ore complessivo».