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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.50. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.50.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) all'articolo 4, il comma 3 è sostituito dal presente: «3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è corrisposta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica, attraverso l'implementazione di appositi moduli formativi fruibili in modalità e-learning o blended i in modo tale da garantire l'uniformità dell'offerta formativa, tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze già acquisite dal soggetto.