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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.49. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
2.49.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere il seguente numero:
  3-bis) All'articolo 2 è aggiunta la lettera a-bis: «a-bis) nei casi di assunzione ai sensi dell'articolo 4, la possibilità di stipulazione del contratto è subordinata al possesso del patentino dell'apprendista. Tale patentino sarà acquisito attraverso la frequenza di un corso organizzato da parte della Regione in cui si svolge il rapporto di lavoro, che dovrà prevedere obbligatoriamente ed esclusivamente le seguenti materie:
   a) competenze di base in merito al diritto del lavoro;
   b) competenze in merito alla sicurezza sul lavoro. Il corso potrà durare da un minimo di 80 ore ad un massimo di 120 ore totali. Ogni regione provvederà a organizzare i corsi, in base alle proprie disponibilità, nella maniera più efficiente possibile in modo che i corsi stessi possano essere effettuati in tempi ridotti. Ai fini del contenimento della spesa pubblica la regione potrà organizzare tali corsi anche in modalità e-learning o blended. Dopo l'acquisizione dell'attestato di frequenza, denominato «patentino dell'apprendista» il lavoratore potrà proporsi presso qualunque azienda e sarà esentato dalla formazione esterna per tutta la durata dell'apprendistato. Il patentino dell'apprendista vale anche per eventuali contratti di apprendistato successivi.