Sostituirlo con il seguente:
Art. 2.
Al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'istruzione e la formazione per il conseguimento del diploma professionale quinquennale, del diploma di formazione tecnica e del diploma superiore secondario di secondo grado è rimessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle province autonome di Trento e di Bolzano per i profili di loro competenza.