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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.95. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.95.

  Al comma 1 è aggiunta la lettera c).
   c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

  «Art. 5-bis. – (Periodo transitorio) – 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto hanno effetto immediato per i contratti in essere stipulati ai sensi del presente articolo 1, comma 1-bis. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo 1 continuano ad avere efficacia fino alla scadenza. Per quest'ultimi, laddove sia riscontrato il superamento dei limiti numerici previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, e non sia stata effettuata ancora la proroga prevista, la stessa è ammessa per la durata massima di sei mesi. I datori che hanno già stipulato e concluso un contratto ai sensi del presente articolo 1, comma 1-bis, potranno stipulare un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore ma la sommatoria dei due contratti a termine non potrà comunque superare i trentasei mesi.