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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.93. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.93.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 368, gli articoli 1, 2, 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1.
(Contratto di lavoro).

  1. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. Nel caso in cui le parti stabiliscano una durata necessaria della prova, possono concordarla anche in misura diversa dai periodi minimi stabiliti dai contratti collettivi, purché non superiore a sei mesi. Entro il termine di sessanta giorni, la contrattazione collettiva provvede, a stabilire i periodi minimi essenziali dei periodi di prova.
  2. Dopo l'articolo 2096 del codice, è aggiunto il seguente: «Art. 2096-bis. (Patto di prova lunga). 1. La contrattazione collettiva nazionale, nonché la contrattazione aziendale, stabiliscono i periodi minimi di prova in base alla qualifica e al livello del lavoratore. Nel caso in cui le parti stabiliscano un periodo di prova diverso da quello stabilito dalla contrattazione collettiva, lo stesso non potrà essere superiore ai sei mesi.

Art. 2.
(Contratto acausale).

  1. Solo nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione o missione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché il primo contratto abbia una durata minima di sei mesi.
  2. Il termine di sei mesi, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi continuativi. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di tre, a condizione che si riferiscano alla stessa mansione o missione lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato. Con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui al presente comma, la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore ai ventiquattro mesi. Per l'assunzione di lavoratori in Cig, di lavoratori percettori dell'Aspi o dell'indennità di mobilità, di uomini con più di 50 anni e di donne con più di 45 anni, di giovani da 30 a 34 anni, di soggetti appartenenti alle liste di cui alla legge n. 68 del 1999, le parti, in deroga alla durata minima di sei mesi, possono stabilite una durata diversa, anche inferiore, da quella stabilita. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria, se non i ventiquattro mesi non ne puoi fare un altro per terminare i ventiquattro mesi.
  3. Il contratto di cui al comma 1, è ammesso solo una volta nell'arco dell'intera vita lavorativa tra lo stesso datore di lavoro o utilizzatore e lo stesso lavoratore. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi del comma 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. In caso di contratto di durata inferiore a sei mesi nonché decorso il periodo complessivo di 24 mesi, ovvero si accerti un ulteriore rapporto di lavoro con contratto di cui al presente comma, con lo stesso lavoratore, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla sua prima instaurazione.
  4. In deroga a quanto disposto al comma 3, un ulteriore successivo contratto acausale fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata massima del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
  5. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato acausale, stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, è applicato, dopo i primi sei mesi, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali pari al 2 per cento dal settimo al dodicesimo mese, pari al 4 per cento dal tredicesimo al diciottesimo mese, pari al 6 per cento dal diciannovesimo al ventiquattresimo mese. Il contributo addizionale di cui al precedente periodo è restituito al datore di lavoro in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, qualunque sia stata la durata del rapporto a termine.

Art. 3.
(Contratto a termine).

  1. È sempre consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico. Nell'ambito dell'autonomia contrattuale vengono individuati i seguenti casi di legittima apposizione del termine:
   a) lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, o all'esecuzione di un'opera certa o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo;
   b) sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, compresi malattia, maternità, infortunio, aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso, lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede, lavoratori impegnati in attività formative, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;
   c) cause di forza maggiore o eventi o calamità naturali;
   d) cause connesse al carattere stagionale dell'attività del datore di lavoro.
   e) copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura è sempre necessaria.

  2. Il termine del contratto a tempo determinato di cui al all'articolo 3, può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, per una sola volta a condizione che:
   a) sia richiesta da ragioni oggettive e tecniche rinvenibili direttamente da documentazione che attesti la necessità del proseguimento e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato;
   b) il dipendente sostituito, per cause a lui non imputabili, risulta non ancora rientrato in servizio alla data prevista nel contratto;
   c) non risulti ultimato l'ordine o la commessa oggetto del contratto a termine;
   d) sia comprovata la necessita di continuare l'attività stagionale oggetto del contratto.

  Con esclusivo riferimento a tale ipotesi, in caso di assunzione e in caso di proroga, nel contratto di lavoro e nella comunicazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 deve essere indicata anche tramite nota la ragione tecnica-oggettiva del contratto con specifico riferimento agli estremi dell'atto comprovante la necessità sia dell'apposizione del termine al contratto, sia della eventuale proroga. È facoltà dell'azienda, al fine di evitare contenziosi, allegare la documentazione utile ai fini della prova. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro. La sommatoria dei complessivi rapporti a termine di cui all'articolo 3 non potrà in ogni caso essere superiore ai trentasei mesi. Tale disposizione non è valida per i contratti stagionali. Il periodo di prova è stabilito dalla contrattazione collettiva.
  3. Qualora, a seguito di ispezione, il lavoratore si trova a svolgere una mansione o un'attività in netta differenza rispetto a quella per la quale risulta essere assunto, il rapporto si intende a tempo indeterminato fin dalla sua origine. Ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Art. 4.
(Specifiche ai limiti numerici).

  1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5 della presente Legge, il numero complessivo di rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 3, costituiti da ciascun datore di lavoro, non può eccedere il limite del 30 per cento dell'organico complessivo con arrotondamento all'unità superiore, considerando sia i contratti a termine diretti, sia i contratti a termine in regime di somministrazione. Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione dei singoli rapporti ai sensi dell'articolo 2 e 3, intendendo il momento di stipula del contratto individuale di lavoro definitivo. Nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto delle percentuale del 30 per cento, si deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:
   a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori a domicilio;
   c) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro anche reversibile;
   d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;
   e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;
   f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno.

  2. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del complesso di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.
  3. I datori di lavoro che occupano da uno a cinque dipendenti a tempo indeterminato o in regime di apprendistato possono stipulare al massimo un contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi degli articoli 2 e 3. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
   a) nella fase di avvio di nuove attività o all'entrata in funzione di una nuova unità produttiva aziendale per un periodo di ventiquattro mesi;
   b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
   c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
   d) con lavoratori di età superiore a 55 anni;
   e) con lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 19 luglio 1993, n. 236 e legge 23 luglio 1991, n. 223.

  I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi posso prevedere, in deroga al presente articolo, limiti diversi, sia in aumento che in diminuzione.
  4. Ai fini del controllo sulla corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi degli articoli 2 e 3, entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base della denuncia contributiva mensile, l'accertamento sull'organico aziendale e il rispetto delle percentuali stabilite. Successivamente, provvede, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, alla denuncia della situazione aziendale sia al datore di lavoro che alla direzione territoriale competente. Laddove l'istituto riscontra, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente.
  I datori di lavoro che ai successivi controlli, risultano irregolari per effetto di nuove assunzioni a termine, sono passibili di sanzioni di cui all'articolo 12 del presente.
  5. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
   a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
   b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
   c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
   d) da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
   e) da parte di datori di lavoro, con soggetti dai 16 ai 29 anni che non siano in possesso di una qualifica professionale o che non abbiano svolto un periodo di apprendistato di cui al decreto-legge 14 settembre 2011, n. 167, della durata di almeno 6 mesi;
   e) con il solo riferimento ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, con lavoratori che hanno già svolto presso lo stesso datore di lavoro, un periodo di apprendistato di cui al decreto-legge 14 settembre 2011, n. 167;
   f) con il solo riferimento ai contratti di cui all'articolo 2, con quei lavoratori che siano già stati assunti in precedenza, da parte di un datore di lavoro che, al momento dell'assunzione, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica all'utilizzatore;
   g) ai fini della stipulazione di contratti di cui all'articolo 2, nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Con tali soggetti è ammessa solo la stipulazione di contratti di cui all'articolo 3, a condizione che, nel nuovo contratto, siano previsti gli stessi istituti retributivi maturati nel precedente contratto a tempo indeterminato;
   h) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato in precedenza un contratto di lavoro ai sensi dell'ex comma 1-bis decreto-legge 368/2001;
   i) nei casi di assunzione di un lavoratore con il quale sia già stato stipulato e concluso in precedenza un contratto di lavoro ai sensi dell'ex articolo 1-bis decreto-legge n. 368 del 2001 anche se di durata inferiore ai 36 mesi.

  6. In ogni modo, non è mai possibile stipulare entrambi i contratti con lo stesso lavoratore in quanto non compatibili con le finalità della presente proposta di legge.

Art. 5.
(Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi aeroportuali).

  1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1o gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale, riferito al 1o gennaio dell'anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente comma.».