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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.88. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.88.

  Al comma 1, lettera a) numero 1), dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Il momento da prendere in considerazione per la determinazione del requisito occupazionale è quello di costituzione del rapporto di lavoro a termine. I lavoratori da includere nel computo dell'organico aziendale al solo fine della verifica del rispetto delle percentuale del 20 per cento, deve tener conto delle seguenti figure o tipologie di rapporto di lavoro:
   a) tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato;
   b) i lavoratori a domicilio;
   c) i lavoratori assunti nella modalità del telelavoro (anche reversibile);
   d) i lavoratori con contratto intermittente in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre per la quota di lavoro effettivo esclusi quindi i periodi di disponibilità;
   e) i lavoratori con contratto ripartito a tempo indeterminato, con l'avvertenza che i due lavoratori vengono considerati come una sola unità;
   f) i lavoratori a tempo parziale che, in proporzione all'orario effettivamente svolto, rapportato al tempo pieno. Nel caso di azienda articolata su due o più unità produttive, in caso di gruppo o consorzi costituiti fra imprese, il requisito occupazionale deve essere determinato tenendo conto del numero complessivo di dipendenti del gruppo o del consorzio a livello nazionale, della struttura aziendale complessivamente considerata, ossia sommando i vari addetti delle singole dipendenze, sedi, uffici e reparti.