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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.84. in XI Commissione in sede referente riferita al C. 2208

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2014  [ apri ]
1.84.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere in fine, i seguenti periodi:
  Ai fini del controllo soffia corretta applicazione delle percentuali di assunzione a termine ai sensi del presente articolo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, senza oneri per la finanza pubblica, l'Inps provvede ad effettuare, sulla base dei dati contenuti nella denuncia contributiva mensile uniemens, l'accertamento del rispetto delle percentuali stabilite dal presente articolo. Provvede, quindi, ad inviare, tramite posta elettronica certificata, una comunicazione che indichi la situazione aziendale e la percentuale di rapporti a termine a quella data. Laddove l'istituto riscontri, per effetto del controllo, il superamento dei limiti previsti, invita il datore di lavoro a regolarizzare la sua posizione e segnala il divieto di instaurazione di ulteriori contratti a termine, fino all'adeguamento della percentuale di cui al presente articolo. Al fine di evitare abusi, l'Inps, ogni sei mesi procede al controllo di cui al periodo precedente, inviando una comunicazione similare a quella prevista nel precedente periodo, sia al datore di lavoro che alla direzione Territoriale del lavoro competente per territorio. Quest'ultima potrà effettuare sulla base dei dati ricevuti, controlli presso l'azienda interessata ed eventualmente applicare le sanzioni di cui all'articolo 12 del presente del decreto.